Scatta, dal 4 dicembre 2011, la nuova disciplina sull’accesso alla professione. E la UE modifica anche le norme sul trasporto internazionale.


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E’ stato pubblicato, sulla G.U.C.E. n. L300 del 14.11.2009 della Unione Europea, il REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Il Regolamento entrerà in vigore, senza bisogno che gli Stati provvedano ad emanare ulteriori norme nazionali, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà a decorrere dal 4 dicembre 2011.
Contemporaneamente la U.E. ha anche deciso di rifondere, nel Regolamento 1072/2009/CE le norme in tema di accesso al trasporto internazionale di merci.

E’ stato pubblicato, sulla G.U.C.E. n. L300 del 14.11.2009, il REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Contemporaneamente la U.E. ha anche deciso di rifondere, nel Regolamento 1072/2009/CE le norme in tema di accesso al trasporto internazionale di merci, con la conseguente abrogazione di alcun precedenti normative: i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE per i quali, nel Regolamento, si è predisposta un’apposita tabella di concordanza.

Il Regolamento 1071/2009/CE entrerà in vigore, senza bisogno che gli Stati provvedano ad emanare ulteriori  norme nazionali, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà a decorrere dal 4 dicembre 2011.

Riepiloghiamo, di seguito, le principali norme contenute nel Regolamento, alcune profondamente innovative rispetto all’attuale normativa sull’accesso alla professione di trasportatore di cose per conto di terzi.

In particolare, non sembrerebbe possibile, all’Italia, mantenere l’attuale livello di capacità finanziaria da dimostrare, mentre potrebbe essere possibile al nostro Paese mantenere l’obbligo del rispetto delle norme sull’accesso anche per le imprese che esercitano con veicoli di P.T.T. maggiore di 1,5 tonnellate.

Assai innovative anche le norme sulle modalità di dimostrazione del requisito della “capacità professionale”, per cui scompare la figura – ambigua e sostanzialmente inutile – del “preposto” e, al suo posto, si prevede quella, ben più importante ed impegnativa, del “gestore dei trasporti”.

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada

Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada dovranno dimostrare di possedere

  • una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;

A tal fine l’impresa:

  1. deve disporre di una sede situata nello Stato membro, dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;
  2. una volta concessa un’autorizzazione, deve dimostrare di disporre di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
  3. deve dimostrare di svolgere in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli di cui al punto 2, presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.

Inoltre le imprese devono dimostrare di

  1. essere onorabili;
  2. possedere un’adeguata idoneità finanziaria;
  3. possedere l’idoneità professionale richiesta.

Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.

Istituzione del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada

Ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata a tal fine.
I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.

I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:

  1. denominazione e forma giuridica dell’impresa;
  2. indirizzo della sede;
  3. nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
  4. tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;
  5. numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
  6. nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.

Fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui diamo conto più avanti e che sono contenute nell’allegato IV del Regolamento.

I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.
I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all’esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l’onorabilità delle stesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.

Il “gestore dei trasporti”

Notevole l’innovazione che il Regolamento prevede per la figura del “preposto”, i cui compiti e le cui funzioni, all’interno dell’impresa, risultano, sino ad ora, assolutamente formali.

Viene perciò confermato che l’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada deve indicare almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità professionale.

Ma questo “gestore dei trasporti” ora dovrà:

  1. dirigere effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
  2. avere un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministratore o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; e
  3. risiedere nella Comunità.

Qualora non esista una simile figura all’interno dell’azienda, l’impresa potrà essere autorizzata dall’autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada, purché indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di capacità professionale e di onorabilità e che sia, con un contratto, abilitata ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa
In questo caso:

  1. il contratto che lega l’impresa al “gestore dei trasporti” deve precisare i compiti che questi deve svolgere effettivamente e continuativamente e indicare le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
  2. il “gestore dei trasporti” potrà dirigere le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse, esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire.
  3. il “gestore dei trasporti” dovrà svolgere i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità saranno esercitate indipendentemente da qualsiasi altra impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto, con un’esplicita indicazione dell’obbligo, per il “gestore”, di vigilare su eventuali “conflitti di interesse” tra l’impresa per cui opera e le imprese committenti.

Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del primo caso non possa contemporaneamente essere designato a svolgere i compiti di “gestore dei trasporti” secondo quanto previsto nella seconda ipotesi sopra descritta o possa esserlo solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a un massimo di quattro imprese diverse, esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli .

Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità, l’autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un’impresa.

A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l’attestato di idoneità professionale del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.

Condizioni relative al requisito dell’idoneità morale

Qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa in questione.

La Commissione dovrà stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV del Regolamento, possono comportare la perdita dell’onorabilità.

La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l’autorità competente può decidere che l’onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale.

Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità.

Fino al 31 dicembre 2012 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa .
A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica – accedendo ai dati del registro elettronico dello Stato interessato, mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta – se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa.

Infrazioni gravi tali da causare sicuramente la perdita dell’onorabilità

  1. Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.
  • Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.
  • Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
  1. Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra l’altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
  2. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l’ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
  3. Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un’impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.
  4. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
  5. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate

Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria

Per soddisfare il requisito, un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

In deroga a quanto sopra, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa.

I conti annuali dell’impresa o la eventuale garanzia, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro, ancorché ad esso legati da vincoli societari.

Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale

Gli Stati membri possono esigere che le persone che siano in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione.

Torna la possibilità di ottenere l’attestato di capacità professionale senza esami, ma con un indurimento della normativa precedente il 2000.

Infatti, gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

Controlli

Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio.

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, ovvero autorizzazione all’esercizio temporaneo dell’attività

Se constata che un’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti per l’accesso, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione.

Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:

  1. un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale;
  2. un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
  3. un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente

Elenchi delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l’elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l’elenco delle autorità o degli organismi autorizzati responsabili dell’organizzazione degli esami e del rilascio degli attestati.

La Commissione pubblica l’elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europee.