Applicazione dei costi minimi ai trasporti eseguiti sulla base di contratti scritti


Contratti

Dalla data odierna, 13 giugno 2011, si applicano i costi minimi di esercizio ai trasporti effettuati sulla base di contratti scritti. Ciò deriva dai commi 4 e 4bis, dell’articolo 83-bis della legge 133/2008, introdotti dal 12 agosto dello scorso anno, con l’articolo 1bis del decreto legge 103/2010, convertito con la legge 127/2010 (*).

In forza di tali disposizioni, difatti, non essendo stato concluso alcun accordo volontario nei nove mesi successivi all’entrata in vigore della citata legge 127/2010, né avendo l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto provveduto ad adottare alcuna delibera entro i 30 giorni successivi (che scadevano il 12 giugno 2011), dalla data odierna “si applicano ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (dello stesso articolo 83 bis – ndr), ai soli fini della determinazione del corrispettivi”.

Nonostante alcune associazioni affermino che al momento “ci si trova in una situazione di incertezza giuridica sulle norme applicabili “, la scrivente Confederazione ritiene che le diposizioni di legge appena citate siano chiare, certe ed immediatamente applicabili, non solo per il loro inequivocabile testo letterale, ma soprattutto per il principio che affermano, di applicazione dei parametri minimi di sicurezza a tutti i tipi di trasporto, siano essi svolti sulla base di contratti scritti o non scritti.

Nonostante alcune associazioni affermino che al momento “ci si trova in una situazione di incertezza giuridica sulle norme applicabili “, la scrivente Confederazione ritiene che le diposizioni di legge appena citate siano chiare, certe ed immediatamente applicabili, non solo per il loro inequivocabile testo letterale, ma soprattutto per il principio che affermano, di applicazione dei parametri minimi di sicurezza a tutti i tipi di trasporto, siano essi svolti sulla base di contratti scritti o non scritti.

Sostenere il contrario può portare a danneggiare gravemente le imprese,che si vedono esposte al rischio di subire le richieste dei vettori, circa le differenze rispetto ai costi minimi previsti dalla legge e che anche la giurisprudenza ha riconosciuto.

Al riguardo, va precisato che i costi minimi in esame sono gli stessi che vengono applicati ai trasporti svolti sulla base di contratti verbali o comunque non scritti, secondo le tabelle ministeriali emanate periodicamente, in forza della disposizione transitoria di cui al comma 10 dello stesso articolo 83bis. Detti costi sono peraltro riportati in chiaro sul nostro sito, sin da luglio 2009.

Si precisa inoltre che i contratti scritti in oggetto sono quelli che riportano tutti gli elementi essenziali, di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 286/2005 (**).

(*) Si riportano i commi 4 e 4bis dell’articolo 83 bis della legge 133/2008.

” 4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l’importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l’Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.”

(**) Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 286/2005

Art. 6. – Forma dei contratti

1.  Il  contratto  di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

  • 2.   Con   decreto  dirigenziale  della  competente  struttura  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto  legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo  per  facilitare  l’uso  della  forma  scritta  dei contratti di trasporto di merci su strada.
  • 3.  Elementi  essenziali  dei  contratti stipulati in forma scritta sono:
  • a) nome  e  sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
  • b) numero  di  iscrizione  del  vettore  all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • c) tipologia  e  quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto  delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo   del  servizio  di  trasporto  e  modalità  di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per i carico e lo scarico della merce trasportata.

4.  Elementi  eventuali  dei  contratti  stipulati in forma scritta sono:

a) termini temporali per la riconsegna della merce;

b) istruzioni  aggiuntive  del  committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.

5.  Per  i  trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto  di  autotrasporto  deve  contenere  gli elementi di cui al comma  3  ed  alla  lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

6.  In  assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

COSTI MINIMI D’ESERCIZIO DA MAGGIO 2011 –

Scaricate la tabella nel link sotto riportato:

Costi minimi di esercizio – Maggio