Prot. n. 2011/73094
Modalità di emissione e pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della
sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, ai sensi del
comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e decorrenza dell’anno di
esclusione dai benefici fiscali.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Provvedimenti di applicazione della sanzione di cui al comma 14
dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
1.1. I provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa
dell’esclusione dai benefici fiscali disposti ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono emessi dal Direttore Regionale ovvero dal Direttore Provinciale di Trento o
di Bolzano competenti in base al domicilio fiscale del soggetto responsabile della
violazione sanzionata.
2. Pubblicazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione di cui al
comma 14 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
2.1. In base alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-undecies, del
decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate è
pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un elenco contenente le informazioni necessarie per
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l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione per un periodo di un
anno dai benefici fiscali riconducibili all’attività disciplinata dall’articolo 83-bis del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 83-
bis.
2.2. L’elenco riporta partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data
di nascita ovvero denominazione e sede legale del destinatario della sanzione, gli
estremi e la data di emanazione e notifica al destinatario del provvedimento di
applicazione della sanzione nonché la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha
emesso il provvedimento, alla quale le amministrazioni interessate potranno rivolgersi
per l’acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo in merito al rispetto
dell’esclusione dai benefici, per quanto di rispettiva competenza.
Nel caso in cui il destinatario del provvedimento di applicazione della sanzione
abbia impugnato lo stesso in via giurisdizionale, l’elenco riporterà anche i vari gradi
del procedimento contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento ad eventuali
decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di esercizio del potere di autotutela da parte della struttura che ha
emanato l’atto, l’elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento.
3. Durata della pubblicazione.
3.1. Le informazioni di cui al precedente punto 2. restano pubblicate almeno
fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario del
provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal
contribuente avverso il provvedimento stesso o di quello successivo all’anno in cui è
stato emesso il provvedimento in autotutela.
4. Decorrenza dell’esclusione dai benefici.
4.1. I soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali di
cui al precedente punto 1. sono esclusi dagli stessi per un anno a decorrere dal primo
gennaio successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.
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5. Comunicazione del provvedimento al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5.1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 settembre 2009, la Direzione
dell’Agenzia delle entrate che ha emesso il relativo provvedimento comunica al
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto
stradale e l’intermodalità l’avvenuta applicazione della sanzione amministrativa
dell’esclusione dai benefici fiscali disposta ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 15, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
Motivazioni
L’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la tutela
della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per
conto di terzi, al comma 14 ha previsto la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla
procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la
sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge, nel caso di violazioni di specifiche
disposizioni in materia di trasporto previste ai commi precedenti.
Il comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che
le sanzioni indicate al precedente comma 14 sono applicate dall’autorità competente,
individuata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della Giustizia e con il
Ministro dello Sviluppo economico.
L’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e
dello Sviluppo economico, del 16 settembre 2009, in attuazione del comma 15 del
citato articolo 83-bis, ha individuato l’Agenzia delle entrate quale autorità competente
all’applicazione della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali.
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Il comma 2 del successivo articolo 2 del decreto ministeriale fa comunque salva
la facoltà, per le autorità di cui all’articolo 1, di procedere d’ufficio, nell’ambito delle
rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato
articolo 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9.
L’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al comma 4-undecies ha disposto la
possibilità di pubblicare le informazioni relative ai soggetti destinatari dei
provvedimenti sanzionatori di cui al comma 15 dell’articolo 83-bis del decreto legge n.
112 del 2008, prevedendo che allo stesso comma sia aggiunto il seguente periodo: “Un
elenco contenente le sole informazioni necessarie per l’identificazione dei destinatari
delle sanzioni e per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere
pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa
conoscenza e per l’adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti
e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse”.
La pubblicazione dell’elenco contenente le informazioni necessarie per
l’identificazione dei destinatari della sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali, nella
sezione Documentazione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, permette agli enti
e alle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse di
attivarsi ai fini dell’adozione delle determinazioni di rispettiva competenza.
Al punto 3. del presente provvedimento è previsto che la pubblicazione delle
informazioni di cui al punto 2. si prolunghi oltre il periodo di esclusione dai benefici,
in particolare fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica del
provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre
dell’anno successivo alla definizione dell’eventuale contenzioso instaurato dal
contribuente avverso il provvedimento stesso.
Il periodo previsto tiene conto del fatto che gli enti e le amministrazioni
preposte alla verifica del rispetto delle sanzioni di cui comma 14 dell’articolo 83-bis
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, potrebbero non avere immediata conoscenza
degli elementi utili a tale verifica, in quanto disponibili solo successivamente, ad
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esempio a seguito di adempimenti, quali quelli dichiarativi, la cui scadenza è
successiva a quella del periodo sanzionato.
La pubblicazione delle informazioni utili all’esame della posizione del
contribuente e all’adozione degli eventuali specifici provvedimenti, da parte degli enti
e delle amministrazioni preposte alla verifica del rispetto delle sanzioni, viene
necessariamente prolungata nel caso in cui il destinatario ricorra in via giurisdizionale
avverso il provvedimento di applicazione della sanzione emesso ai sensi del comma 15
dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, onde permettere che le
informazioni utili all’assunzione delle specifiche determinazioni da parte di tali enti e
amministrazioni siano disponibili almeno fino alla definizione dell’ultimo grado di
giudizio.
Analoghe motivazioni determinano la necessità di mantenere la pubblicità delle
suddette informazioni in relazione alle eventuali iniziative assunte in autotutela, onde
permettere le conseguenti determinazioni delle amministrazioni e degli enti preposti
alla verifica del rispetto delle sanzioni in argomento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66;
articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a);
articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2001, n. 42 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 83-bis, commi 14 e 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133;
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Decreto del 16 settembre 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Giustizia e
il Ministro dello Sviluppo economico;
Articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento nel sito Internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 12 maggio 2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
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