Fondo di Garanzia per le piccole e medie Imprese


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FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
LEGGE 662/96 ART. 2 COMMA 100 LETT. A); LEGGE 266 /97 ART. 15 ; D.M. 248/99 – DECRETO DEL
MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 18.4.05 – DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E DEL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE DEL 20.6.2005 – DECRETO
DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 23.9.05 DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 27 LUGLIO 2009 – DECRETI DEL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE DELL’11 DICEMBRE 2009
INDICE
DISPOSIZIONI OPERATIVE
PARTE I – DEFINIZIONI……………………………………………………………………………….………… 3
PARTE II – GARANZIA DIRETTA……………………………………………………………….….………. 6
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI……………………………………..…..……. 6
B. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO…………………………………………………………….…. 12
C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA……………………………………………………………………….………. 17
D. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI 20
PARTE III – CONTROGARANZIA…………………………………………………………………………… 22
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI…………………………………………….…. 22
B. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO……………………………………………………………… 28
C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “A PRIMA RICHIESTA” 35
D. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”…………….…………..……. 38
E. PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DELLE PMI 41
PARTE IV – COGARANZIA…………………………………………………………………………………… 43
PARTE V – VERSAMENTI AL FONDO……………………………………………………………………. 44
PARTE VI – CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE
IMPRESE PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI…………………………………….
46
A. SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE
PROPRIETARIE DELL’IMMOBILE), PESCA E PISCICOLTURA
47
B. SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE
DELL’IMMOBILE)
50
2
C. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE NON
ASSISTITE DA GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DALLE GARANZIE PRESTATE DALLE
BANCHE
53
C.BIS. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI
IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE
CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA. 53
C.TER. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI
IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE
DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI E DAGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA 55
D. RICHIESTA DELLA GARANZIA DEL FONDO SU OPERAZIONI FINANZIARIE GIÀ ASSISTITE DA
GARANZIE REALI, ASSICURATIVE E DA GARANZIE PRESTATE DALLE BANCHE (NEI SOLI CASI
DI CONTROGARANZIA “SUSSIDIARIA”)
56
E. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA (SOCIETÀ ESONERATE DALLA
REDAZIONE DEL BILANCIO) 57
F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLTURA (SOCIETÀ DI
CAPITALI)……….
59
G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO
60
H. CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI BENEFICIARI FINALI
ECONOMICAMENTE E FINANZIARIAMENTE SANI
63
I. MODELLO DI VALUTAZIONE PER GLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (RAPPRESENTANTI
ED AGENTI DI COMMERCIO)
63
PARTE VII – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE
SOVVENZIONE LORDO
65
PARTE VIII – PROCEDURA TELEMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI AMMISSIONE
67
PARTE II GARANZIA DIRETTA
3
PARTE I
DEFINIZIONI
Nelle presenti disposizioni l’espressione:
a) “Fondo”, indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23.12.96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
a-bis) “Gestore” indica il Gestore del Fondo, UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., con sede
legale in Roma, via Piemonte 51;
b) “Comitato”, indica l’organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e
di gestione del Fondo previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 7.8.97, n. 266;
c) “Garanzia Diretta”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti
finanziatori;
d) “Controgaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi
di garanzia;
e) “Cogaranzia”, indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti
finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli Altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia
istituiti nell’ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati;
f) “PMI”, indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite
anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta
di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che:
• i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238
del 12 ottobre 2005, di cui all’allegato 9; al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali
sono calcolati nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003;
• per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di
cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di
far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento
del Fondo;
g) “Piccole imprese”, indica le imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche
in forma cooperativa, definite di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle PMI vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione
ai benefici del Fondo.
h) “Consorzi”, indica i consorzi e società consortili tra PMI di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della
legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge,
economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani
si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria,
la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è
richiesto l’intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei
parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e
PARTE II GARANZIA DIRETTA
4
medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del
Fondo.
i) “Microimprese”, indica le imprese così definite dall’articolo 2, comma 3, del decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del
12 ottobre 2005, di cui all’allegato 9;
j) “Banche”, indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93,
n. 385;
k) “Intermediari”, indica gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
l) “SFIS”, indica le società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui
all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317;
m) “Confidi”, indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito
nella legge 24.11.2003, n. 326;
n) “Altri fondi di garanzia”, indica i fondi di garanzia gestiti da Banche, da Intermediari o da
soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
o) “Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca”, indica i Confidi il cui
capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori
operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
p) “Investimenti”, indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale
successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali
investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati,
ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo. Sono esclusi gli
investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri effettuati da imprese operanti nel
settore dell’autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 della classificazione Istat 1991). Con
riferimento a queste ultime imprese, sono ammessi i soli investimenti relativi ai mezzi di
trasporto di cui all’art. 47, comma 2, lettera c) [limitatamente ai veicoli di categoria N1 (veicoli a
motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t), di categoria
N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t), di categoria N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t)], e lettera d) [limitatamente ai veicoli di categoria O4 (rimorchi con massa
massima superiore a 10 t)] del Codice della Strada;
q) “Investimenti immateriali”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di
acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di
conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente
nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali
ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo
dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5
anni;
r) “Finanziamenti a medio – lungo termine”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di
effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi
a PMI e Consorzi a fronte di Investimenti;
s) “Prestiti partecipativi”, indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10
anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile
commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata, concessi a PMI e
Consorzi a fronte di Investimenti;
t) “Partecipazioni”, indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel
capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di
PARTE II GARANZIA DIRETTA
5
sviluppo produttivo dell’impresa (gli investimenti contenuti nel piano di sviluppo produttivo
sono quelli definiti nella lettera p);
u) “Altre operazioni” indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata
all’attività di impresa, diversa dai Finanziamenti a medio – lungo termine, dai Prestiti
partecipativi e dalle Partecipazioni, escluse, nel caso di intervento di Garanzia Diretta, le
operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell’articolo 2 della legge 8.8.95
n. 341;
v) “Tasso di riferimento” indica il tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998,
n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all’indirizzo:
http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);
w) “Costo di provvista” indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a
tassazione (“RENDISTATO”) così come definita dall’articolo 1, lettera b), del decreto del
Ministro del tesoro del 21.12.1994 e resa nota dalla Banca d’Italia;
x) “Contratti d’area” indica i contratti d’area di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
y) “Patti territoriali” indica i patti territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
z) “Imprese a prevalente partecipazione femminile” indica le società cooperative e le società di
persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali
gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del
commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, lettera a), Legge 215/92).
aa) “Pool di imprese”: imprese appartenenti al medesimo distretto produttivo e/o aderenti al
contratto di rete di cui all’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con
modificazioni dal comma 4-ter.2, art. 1, della legge 23 luglio 2009, n.99.
bb) “Regioni Convergenza”: i territori delle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
cc) Riserva “PON R&C”: di seguito “Riserva PON”, costituita con D.M 11 dicembre 2009, a valere
sulle risorse del “Programma operativo nazionale FESR – Ricerca e competitività 2007-20131”,
finalizzata agli interventi a favore delle PMI, le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni
Convergenza, nei limiti ed alle condizioni previste dal PON citato e dai criteri di selezione delle
operazioni approvati dal relativo Comitato di Sorveglianza, per gli investimenti di cui alle
definizioni delle lettere “p” ed “q”;
dd) Riserva “POI Energia”: di seguito “Riserva POI e relative sottoriserve”, costituita con D.M. 11
dicembre 2009, a valere sulle risorse del “Programma Operativo Interregionale Energie
rinnovabili e risparmio energetico2”, finalizzata agli interventi a favore delle PMI, le cui sedi
operative siano ubicate nelle regioni Convergenza, nei limiti ed alle condizioni previste dal POI
citato e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal relativo Comitato di Sorveglianza,
per gli investimenti di cui all’Allegato 14;
1 Il PON “Ricerca & Competitività 2007-2013”approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 6889 del
21 dicembre 2007.
2 Il POI “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013” approvato dalla Commissione Europea con
decisione C(2007)6820 del 20 dicembre 2007.
PARTE II GARANZIA DIRETTA
6
PARTE II
GARANZIA DIRETTA
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI
1. SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono richiedere la Garanzia Diretta:
1.1. le Banche – anche in qualità di capofila di pool di banche;
1.2. gli Intermediari;
1.3. le SFIS.
2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI
2.1. Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi operanti nei settori
(classificazione ISTAT 1991) (vedi anche la circolare MCC n. 549/2009):
C – Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
13.10 – Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
13.20 – Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di
manganese);
D – Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:
23.10 – Fabbricazione di prodotti di cokeria;
24.70 – Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
27.10 – Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);
(*) per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA
si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per
fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato;
prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o
d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione;
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla
fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni,
coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio
comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi
fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse,
piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più,
PARTE II GARANZIA DIRETTA
7
palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm.,
vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese
le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere
laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e
più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio
comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri
laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati
alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di
ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere
rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere
magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere
laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3
mm)
27.52 – Fusione di acciaio;
34.10 – Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
– fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
– fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli
autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
– fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
– fabbricazione di autobus, filobus;
– fabbricazione di motori per autoveicoli;
34.20 – Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e
semirimorchi, limitatamente a:
– fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;
e con esclusione delle categorie:
27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;
27.22.2 – Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente
a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)
35.11.1 – Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:
– costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di
passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
– costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se
destinati all’esportazione)
– costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico
(escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
– costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a
365 Kw
35.11.3 – Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:
– la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente
35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che
comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del
sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i
passeggeri
PARTE II GARANZIA DIRETTA
8
– la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente
35.11.1
E – Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F – Costruzioni;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa;
H – Alberghi e ristoranti;
I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, comprese le attività di trasporto
merci su strada per conto terzi (classe Istat 1991: 60.25), con esclusione delle altre
attività di trasporto (merci e persone). Sono ammesse all’intervento del Fondo le
imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse
all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi
precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, l.
27.3.2004, n. 77).
K – Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività
professionali ed imprenditoriali;
M – Istruzione;
N – Sanità e altri servizi sociali;
O – Altri servizi pubblici, sociali e personali.
2.2. Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di
aiuti “de minimis” le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori
(classificazione ISTAT 1991):
D – Attività manifatturiere, classe:
34.30 – Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:
– fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di
freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione,
radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e
scatole dello sterzo;
– fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di
sicurezza, portiere, paraurti.
2.3. Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 8 (Allegato I del Trattato
CE) sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in
materia di aiuti “de minimis”.
2.4. I soggetti beneficiari finali devono:
• essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
PARTE II GARANZIA DIRETTA
9
• essere valutati economicamente e finanziariamente sani da Gestore sulla base dei
criteri contenuti nella Parte VI delle presenti disposizioni operative.
PARTE II GARANZIA DIRETTA
10
Con riferimento alla Riserva PON, la garanzia diretta è riservata alle operazioni a fronte di
investimenti realizzati da pool di imprese aventi caratteristiche e finalità comuni, ubicati nelle
Regioni Convergenza e aventi i requisiti di cui all’Allegato 14..
Con riferimento alla Riserva POI e relative sottoriserve, sono ammessi alla garanzia diretta i
soggetti beneficiari finali aventi sede operativa nelle Regioni Convergenza, operanti nei settori e
aventi i requisiti di cui all’Allegato 14, a fronte degli investimenti di cui al medesimo Allegato 14.
3. OPERAZIONI AMMISSIBILI
3.1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta:
a) i Finanziamenti a medio – lungo termine;
b) i Prestiti Partecipativi;
c) le Partecipazioni;
d) le Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in
materia di aiuti “de minimis”;
e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata
massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell’art. 5, l. 27.3.2004, n. 77, alle
imprese di autotrasporto e alle Piccole imprese che vantano crediti nei confronti
delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l.
18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta
amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei
crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle Piccole imprese nei
confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e
nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti “de
minimis”.
3.2. La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie
pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La Garanzia Diretta è
cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite
dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI e i
Consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c)
del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità
agevolativa fissato dall’Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non
ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI
o il Consorzio partecipi al finanziamento dell’investimento ammissibile con un
apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’ammontare
dell’investimento stesso.
3.3 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali possono richiedere che la
Garanzia Diretta sia concessa secondo la regola “de minimis” anche relativamente ai
Finanziamenti a medio – lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle
Partecipazioni.
PARTE II GARANZIA DIRETTA
11
4. NATURA E MISURA MASSIMA DELL’AGEVOLAZIONE
4.1. Natura della garanzia – La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è
inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
4.2. Copertura massima delle operazioni – La Garanzia Diretta può essere concessa in
misura non superiore:
• all’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del
Fondo per le operazioni relative a:
– Imprese a prevalente partecipazione femminile;
– soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui
all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
– soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti
territoriali.
– Soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva PON;
– Soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva POI e relative
sottoriserve.
• al 60% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del
Fondo per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
• all’85% dell’ammontare delle operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell’operazione si intende il costo
del bene.
I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all’intervento del Fondo per un
importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di
capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila euro
(1.500.000,00 Euro), ovvero a settecentocinquantamila (750.000,00) Euro nel caso
delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 1991: 60.25).
4.3. Copertura massima dell’ammontare dell’esposizione – Nei limiti della copertura
massima delle operazioni, la Garanzia Diretta copre l’ammontare dell’esposizione
per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei
soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo
all’intimazione di pagamento di cui ai punto 11.1., in misura non superiore:
• all’80% per le operazioni relative a:
– Imprese a prevalente partecipazione femminile;
– soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui
all’articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
– soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d’area o Patti
territoriali;
– Soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva PON;
– Soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva POI e relative
sottoriserve.
PARTE II GARANZIA DIRETTA
12
• al 60% per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;
• all’85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e).
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna
altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento
possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore
cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui
al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del
Fondo.
4.5. La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie
pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La Garanzia Diretta è
cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite
dell’intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le PMI ubicate
nelle zone ammesse alle deroghe di cui all’articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE,
qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato
dall’Unione Europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe
suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI partecipi al
finanziamento dell’investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di
qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell’ammontare dell’investimento stesso.
4.6. Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale
delle garanzie
Ipoteca su immobili industriali
(compresi impianti fissi)
50% del valore inteso come costo di
ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili 60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili 60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e
attrezzature
10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti
dallo Stato
80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici 80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie 100% dell’importo
Fidejussioni assicurative 80% dell’importo
Pegno su titoli azionari e
obbligazionari privati
50% del valore di borsa
I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente
motivati.
PARTE II GARANZIA DIRETTA
13
B. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO
5. RICHIESTE DI AMMISSIONE
5.1. Termine di presentazione delle richieste – La richiesta di ammissione deve
pervenire al Gestore entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte
dei soggetti richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore oltre il
suddetto termine.
5.2. Richieste preventive – E’ consentito presentare la richiesta di ammissione prima
della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti; in tal caso i soggetti
richiedenti devono comunicare, anche mediante la procedura telematica di cui alla
Parte VIII, la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del
Comitato e, nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, il tipo di
tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i soggetti beneficiari e, con
riferimento alla data della stipula, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di
interesse praticato (espresso in punti percentuali) mentre per il tasso variabile
debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo spread applicato (espresso
in centesimi di punto percentuale).
5.3. Modulo di richiesta – Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche
attraverso la procedura telematica di cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni
operative o via fax) al Gestore sul modulo di richiesta di cui all’allegato 1, o su
versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate al Gestore non conformi
al suddetto modulo o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto
beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera e), al modulo di
richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata
dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445,
attestante:
• la denominazione sociale dell’impresa debitrice ammessa all’amministrazione
straordinaria di cui all’art. 2 l. 18.2.2004, n. 39;
• la data in cui è maturato il credito e l’importo dello stesso.
Il soggetto richiedente ha l’obbligo di acquisire e trattenere l’allegato 1bis
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario finale e l’intera documentazione sulla cui base il soggetto richiedente ha
compilato il modulo di richiesta di cui all’allegato 1.
5.4. Documentazione relativa agli Intermediari e alle SFIS – Contestualmente alla
presentazione della prima richiesta di ammissione alla Garanzia Diretta gli
Intermediari e le SFIS devono inviare al Gestore:
• copia dell’ultimo bilancio approvato;
• per gli Intermediari, copia della documentazione comprovante l’iscrizione
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
• per le SFIS, copia della documentazione comprovante l’iscrizione all’albo di cui
all’articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317.
PARTE II GARANZIA DIRETTA
14
5.5. Inefficacia – La Garanzia Diretta è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di
dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e
qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che i
soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale
o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.
6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE
6.1. Comunicazione del numero di posizione – Il Gestore assegna alle richieste arrivate
un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti
beneficiari finali, in forma scritta (posta, fax o attraverso la procedura telematica di
cui alla Parte VIII delle presenti disposizioni operative) entro 15 giorni lavorativi
dall’arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile
dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria, ovvero comunica
l’improcedibilità.
6.2. Data di arrivo – La data da prendere in considerazione ai fini dell’assegnazione del
numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al Gestore. La
documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata pervenuta il primo giorno
lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura
degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.
6.3. Termine per la delibera del Comitato – Le richieste di ammissione, complete dei
dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato, nel rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano
essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di
completamento della stessa. Alle richieste relative alle Imprese a prevalente
partecipazione femminile, è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del
Comitato.
6.4. Completamento delle richieste di ammissione – Qualora il Gestore nel corso
dell’istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica
o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari
ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data
in cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le
rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
6.5. Rigetto delle richieste di ammissione – Le richieste sono respinte d’ufficio qualora i
dati previsti dal modulo di richiesta di cui all’allegato 1, le rettifiche o integrazioni
ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data
della richiesta del Gestore stesso.
6.6. Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione – Il Gestore comunica in
forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali
l’ammissione all’intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere
inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del
Comitato.
Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si applica quanto
previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
PARTE II GARANZIA DIRETTA
15
6.7. Antimafia – La ammissione all’intervento del Fondo è assoggettata alla vigente
normativa antimafia. L’acquisizione delle informazioni previste dalla normativa
vigente sulla materia è regolamentata nell’apposita circolare del Gestore.
6.8. Disponibilità – La ammissione all’intervento del Fondo è deliberata dal Comitato
subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. Il
Gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e
restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la
documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse
finanziarie, il Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative
richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
Le garanzie a valere sulla Riserva PON e sulla Riserva POI e relative sottoriserve
possono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
6.9. Comunicazioni al Gestore – I soggetti richiedenti devono comunicare al Gestore
eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro
fatto ritenuto rilevante sull’andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano
venuti a conoscenza.
7. VARIAZIONI
7.1. Richiesta di variazione – Ai fini della conferma della Garanzia Diretta i soggetti
richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di
variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
b) delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni
intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all’intervento del Fondo;
c) della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell’art. 1260 del
codice civile ovvero della legge 30.4.1999 n. 130
7.2 Istruttoria e delibera delle richieste di variazione – Alle richieste di variazione si
applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste
di ammissione.
8. CONTROLLI
8.1 Il Comitato, con delibera approvata con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali
del 7 maggio 2001, ha stabilito le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli
effettuati dal Gestore specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva
destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 248/99 e dalle presenti disposizioni operative.
Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari
finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:
a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all’assunzione di nuovi
dipendenti; o
PARTE II GARANZIA DIRETTA
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b) al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;
la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni
momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti
richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.
8.2 Riserva PON e Riserva POI e relative sottoriserve – Sulle operazioni a valere sulla
Riserva PON e sulla Riserva POI e relative sottoriserve, vengono svolti controlli e
verifiche orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei finanziamenti concessi
sulla base delle disposizioni specifiche contenute nelle presenti disposizioni operative (v.
Allegato 14) e possono in ogni momento essere effettuati accertamenti documentali ed
ispezioni in loco presso i soggetti beneficiari finali, i quali devono:
a) conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma
Operativo di riferimento: