Riduzione del bollo auto 2010: l’Agenzia delle Entrate crea un codice tributo apposito per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci


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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di disciplinare l’agevolazione fiscale che consente alle imprese di autotrasporto merci di recuperare parte della tassa automobilistica relativa all’anno 2010. (segue)

La risoluzione n. 81 del 16 agosto 2010 ha infatti istituito il codice tributo “6829” per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto agli autotrasportatori ex art. 2 della l. 191/2009 e il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 13 agosto 2010 ha invece definito nel dettaglio misura dell’agevolazione e adempimenti preventivi.

Il beneficio fiscale si concretizza in un credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci, corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 121369 del 13 agosto 2010 ha disposto che la misura del credito d’imposta sia pari:

– al 38,5% dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;

– al 77% del suddetto importo, qualora il veicolo abbia massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

La fruizione del credito d’imposta non è subordinata al preventivo nulla-osta da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, l’impresa deve redigere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesti di non essere in condizioni di difficoltà, di non aver ricevuto aiuti di stato illegali (ovvero di averli restituiti) e di usufruire del credito d’imposta entro l’ammontare massimo di 500 mila euro per il triennio 2008-2010 (rientrano in tale importo tutti gli aiuti “de minimis” usufruiti nel triennio, come ad es. la decontribuzione del lavoro straordinario degli autisti applicata nel 2008).

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente quanto sopra riportato, deve essere redatta tramite l’apposito modello allegato al provvedimento e disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.it). Il modello deve essere presentato a mezzo raccomandata

“semplice” all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, C.A.P. 65129, Pescara.

Quanto alla fruizione del beneficio fiscale, il credito d’imposta può essere fruito in compensazione

ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, tramite il modello F24, indicando il codice tributo “6829”, come già detto appositamente istituito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 agosto 2010 n. 81.

Il codice tributo deve essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” della sezione Erario del modello di versamento F24; nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, il codice tributo deve essere indicato nella colonna “importi a debito versati”. Quale anno di riferimento occorre indicare il “2010”, anno per il quale il credito è concesso.

Sotto il profilo dichiarativo, si segnala che il credito d’imposta in esame deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

Il credito d’imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della diminuzione del pro-rata per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir).

Scarica risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81/E del 16 agosto 2010

Scarica provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 121369/2010 del 13 agosto 2010