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Il credito d’imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. A tal fine si istituisce il seguente codice tributo: • “6819”, denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 15, c. 8-septies, d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”. |
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