Credito di imposta tasse automobilistiche 2009


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Il credito d’imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:

• “6819”, denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 15, c. 8-septies, d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno “2009”, per il quale il credito è concesso.

Vedi anche : Link all’articolo precedentemente pubblicato in materia…