
Sulla data dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 giugno 2009 di approvazione della scheda di trasporto e di conseguenza sull’applicazione delle relative sanzioni per il committente che non la compila e il vettore che non la conserva a bordo del mezzo (in assenza di copia del contratto di trasporto in forma scritta o di altro documento equipollente) sono sorti alcuni dubbi.
Al riguardo, è intervenuta la nota del 10 luglio 2009, del Direttore del Servizio di Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, dr. Sgalla, secondo la quale, in applicazione del DPR 1092/85 art. 7, detto decreto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 4 luglio scorso): quindi dal 19 luglio 2009.
La scrivente Confederazione ha invece indicato, nella propria informativa, la data del 4 luglio 2009 (di pubblicazione in Gazzetta del citato decreto) ritenendo, sulla base di quanto verificatosi per i decreti attuativi della carta di qualificazione del conducente (entrati anch’essi in vigore nella stessa data di pubblicazione in gazzetta: 5 aprile 2007), che il DPR 1092 del 1985 sia stato implicitamente superato sia dalla legge 400 del 1988 che dalle nuove disposizioni normative in materia di competenze dirigenziali, introdotte con il decreto legislativo 29 del 1993 e successive modifiche, nonché suffragata da apposito parere della propria commissione legale.
Alle imprese che peraltro abbiano ricevuto o ricevano dei verbali di applicazione delle sanzioni sulla scheda di trasporto nel periodo compreso tra il 4 ed il 19 luglio 2009, si suggerisce di fare ricorso al Giudice di Pace, sulla base della citata nota del Ministero dell’Interno, per risolvere, con l’apporto della giurisprudenza di merito, la questione della data di entrata in vigore, anche se alla luce della successiva normativa detti ricorsi potranno essere respinti.
Conftrasporto rimane a disposizione degli associati per la necessaria assistenza.
