
Con una recente Sentenza del 7 Gennaio 2009 (n. 45), la I sez della Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità dell’impresa di autotrasporto, per il danno occorso al proprio autista mentre si trovava in un deposito gestito da un’altra azienda, durante le operazioni di carico svolte dal personale della stessa azienda. Questa responsabilità – riassumendo il ragionamento svolto dalla Cassazione – deriva da un’interpretazione estensiva degli artt. 4 e 5 del D.P.R 27 Aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) , e della nozione di “esternalizzazione” del servizio; per effetto di ciò, se in un teatro lavorativo sono presenti altri lavoratori (sia subordinati che autonomi) che interferiscano con l’attività del proprio dipendente, l’impresa ha l’obbligo di informare quest’ultimo (e, preliminarmente, di informarsi alla fonte) “dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ……”
Appare evidente che tale orientamento rischia di ampliare notevolmente gli ambiti in cui può manifestarsi la responsabilità del datore di lavoro, per i danni occorsi al lavoratore al di fuori della propria sede.
