IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla
modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,
all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica
sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il
termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In
caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei
rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
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